Statuto


Art.1 Denominazione

E’ costituita l’Associazione culturale senza scopo di lucro, denominata “FILMAKER, Associazione nazionale dei film-makers e video-makers italiani”, denominazioni scritte indifferentemente, in tutto o in parte, a lettere maiuscole o minuscole.

Art. 2 Sede

L’Associazione ha sede in Roma, via Padre Giuseppe Petrilli n. 45.

La sede può essere trasferita dal Consiglio Direttivo all’interno dello stesso Comune, mentre per i trasferimenti in altro Comune è necessaria una delibera dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo può istituire, trasferire e sopprimere, ovunque nel Mondo, sedi secondarie e amministrative, nonché rappresentanze ed unità locali in genere.

Art. 3 Attività costituenti l’oggetto sociale e finalità dell’Associazione

L’Associazione è un ente senza fini di lucro, che si ispira e uniforma, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività e gratuità delle cariche associative e ha lo scopo di promuovere e diffondere la conoscenza pratica e teorica dell’attività del c.d. “film-maker” ovvero del cd. “ video-maker”, inteso quale figura professionale che, avendo una conoscenza approfondita dei vari segmenti delle attività connesse alla ripresa televisiva/cinematografica, di montaggio, edizione e, in generale, di post-produzione, fotografia, regia scrittura televisiva e/o cinematografica, opera per la realizzazione di prodotti audiovisivi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fiction, documentari, magazine, backstage, istituzionali, film d’animazione, spot pubblicitari e ogni altra forma di audio-visivo destinato al cinema, alla televisione, ad internet, ecc.) per ogni forma di diffusione nota o che sarà inventata in futuro.

L’Associazione ha per oggetto le seguenti attività:

a) promuovere la cultura del film-making e il riconoscimento professionale della figura del film-maker nella creazione di ogni tipo di audiovisivo, diffondendo e difendendo gli interessi morali e artistici, nonché economici e contrattuali di detta figura professionale;

b) promuovere, in ogni forma e con ogni mezzo, l’interazione, il confronto e l’incontro tra film-makers, favorendo le occasioni di incontro, dibattito e partecipazione e più in generale di aggregazione, al fine di favorire la crescita professionale di ciascuno e lo scambio di esperienze e conoscenze professionale, tecniche e artistiche;

c) promuovere l’aggiornamento professionale dei film-makers, ricercando, selezionando, approfondendo e diffondendo le informazioni tecniche e artistiche necessarie al film maker od all’intera categoria, organizzando corsi di formazione, convegni, seminari, dibattiti e ogni tipo di evento nell’ambito dell’attività di creazione e produzione dell’audiovisivo; promuovere le attività di studio e ricerca sui vari aspetti dell’attività del film-making e delle condizioni di lavoro proprie di tale attività, al fine di proporre miglioramenti legislativi, di tutela del lavoro, operativi, tecnici, organizzativi, artistici, nonché economici e sulle regole etiche che devono ispirare lo svolgimento dell’attività del filmaker.

d) L’associazione si propone di creare una rete di contatti privati e istituzionali allo scopo di promuovere le varie competenze degli associati per favorire un maggiore sviluppo professionale.

e) L’associazione si propone di creare una realtà che possa unire le forze e il know how di tutti i partecipanti al fine di gestire e
possibilmente aumentare il portafoglio clienti di ognuno.

Per attuare le suddette finalità, l’Associazione potrà dare vita o partecipare a iniziative specifiche come incontri, laboratori, stage, corsi, seminari, meeting, convegni, campagne di sensibilizzazione, attività di comunicazione multimediale, raccolte fondi, spettacoli, gruppi di lavoro, manifestazioni in genere ovvero eventi simili o affini a quelli sin qui descritti.

Esclusivamente in via secondaria al perseguimento dell’oggetto sociale, l’Associazione potrà svolgere attività commerciali, comunque connesse o strumentali al perseguimento dell’oggetto sociale.

L’Associazione potrà altresì partecipare ad altri enti non profit aventi oggetto analogo o, comunque, connesso al proprio.

L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali occasionali e marginali e comunque correlate all’oggetto sociale, necessarie e/o utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni e società con oggetto analogo al proprio, nonché dar vita a società , in qualunque forma e modo, previsto dalla legislazione vigente , al fine di conseguire le finalità sociali.

L’Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, esercitare in via occasionale e marginale, le sotto indicate attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative:

a) organizzare, gestire e promuovere corsi di formazione e aggiornamento professionale, sia tecnici che culturali;

b) promuovere e organizzare partecipazioni a eventi quali proiezioni, festival/mostre del cinema, della televisione, dei nuovi media e della comunicazione di massa in generale nonché ogni altro tipo di evento legato al mondo audiovisivo e non;

c) curare e distribuire edizioni e pubblicazioni sia off-line che on-line a carattere divulgativo su temi d’interesse specifico, legati alle discipline oggetto dello statuto;

d) svolgere manifestazioni, eventi, convegni, dibattiti, per il raggiungimento dei propri obiettivi in ambito regionale, nazionale ed estero;

e) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;

f) promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando loghi e modelli;

g) realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività costituenti l’oggetto sociale;

h) svolgere attività di consulenza e divulgazione sugli aspetti tecnici, normativi, giuridici, economici, nonché promuovere e stipulare convenzioni e agevolazioni con fornitori tecnici, professionisti ed esperti per tutti gli aspetti tecnici, giuridici, normativi comunque inerenti l’attività di film-maker.

i) svolgere attività correlate e strumentali alla disciplina oggetto dello statuto sociale, che ne costituiscano il naturale completamento;

svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

E’ fatto divieto agli organi amministrativi dell’Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o accessorie.

Art. 4 Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 5 Soci

I soci sono distinti in tre categorie:

a) Soci Fondatori: sono Fondatori coloro che hanno costituito l’Associazione, essi pagano le quote sociali previste per la loro categoria, hanno diritto al voto nell’assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali.

b) Soci Ordinari: sono coloro che richiedono al Consiglio Direttivo l’iscrizione all’Associazione con richiesta scritta, motivata e contenente le generalità anagrafiche, nonché una domiciliazione anche ai fini della convocazione della Assemblea di cui al successivo art. 7 e che sono ammessi dal Consiglio Direttivo; versano annualmente la quota associativa determinata dal Consiglio Direttivo medesimo per la loro categoria.

Hanno diritto al voto nella Assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali.

Hanno l’obbligo di comunicare annualmente all’associazione gli aggiornamenti del proprio curriculum vitae.

c) Soci Onorari: sono coloro che sono ammessi e nominati tali dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Sono personalità eminenti la cui presenza possa contribuire alla valorizzazione dell’Associazione e al raggiungimento dei fini sociali.

Pagano le quote sociali previste per la loro categoria dal Consiglio Direttivo, hanno diritto al voto nella Assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali.

Il socio che intenda recedere dall’Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata tre mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato. E’ fatto salvo il disposto di cui all’articolo 24, secondo comma, Codice Civile.

Il numero dei soci è illimitato.

L’adesione all’Associazione è da considerarsi soltanto a tempo indeterminato, salva la possibilità di presentare le dimissioni in qualsiasi momento successivo. E’ esclusa la possibilità di adesioni a tempo determinato.

Soci sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio direttivo, dichiarando di voler partecipare alla vita associativa e di accettare, senza riserva alcuna, le norme di cui al presente Statuto, le attività e le finalità dell’Associazione.

All’atto di presentazione della domanda di associazione, l’aspirante socio dovrà versare la quota sociale annuale, che in caso di mancata accettazione sarà tempestivamente rifusa allo stesso aspirante socio.

Ogni socio è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente Statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell’Associazione. Fra gli aderenti all’Associazione esiste parità di diritti e di doveri.

Gli associati di maggiore età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche allo Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Ogni associato ha diritto ad uno ed un solo voto.

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo e non è rimborsabile, nemmeno in caso di dimissioni o di perdita, per qualsiasi motivo, della qualifica di associato.

Il versamento della quota annuale deve essere effettuato ogni anno entro il 28 febbraio di ciascun anno. Trascorso inutilmente tale termine, i soci che non avessero provveduto al versamento saranno considerati morosi.

Il Consiglio direttivo, ove sussista una comprovata situazione di insolvenza ovvero, comunque, di grave difficoltà economico-finanziaria dell’ente potrà sollecitare i soci a effettuare, su base volontaria e discrezionale, versamenti in conto copertura perdite o a fondo perduto.

La qualità di socio non è trasmissibile così come non è trasmissibile la quota associativa.

Le cariche sociali, elette dall’assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.

Il diniego di ammissione ovvero l’ammissione e la radiazione possono essere impugnate da chi abbia interesse diretto e attuale ad opporsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, innanzi all’Assemblea, con reclamo da presentare al Presidente.

Il Consiglio direttivo conserva e cura l’aggiornamento del Libro dei soci, ove sono riportati i nominativi, estremi e recapiti di coloro che assumano tale qualità.

Articolo 6 – Doveri e diritti dei soci

Il Socio di qualsiasi categoria è tenuto alla rigorosa e scrupolosa osservanza allo Statuto ed al Regolamento. Qualora non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo o si renda comunque indesiderabile per il suo comportamento potrà essere escluso da parte del Consiglio Direttivo a norma del successivo articolo 8).

La qualifica di socio si perde per:

– dimissioni, da presentare tramite lettera raccomandata indirizzata all’Associazione con almeno due mesi di anticipo);

– radiazione, deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio che violi le norme dello Statuto, commetta azioni ritenute contrarie ai principi ispiratori dell’Associazione o che, con la sua condotta, ostacoli il perseguimento dell’oggetto; la radiazione non dà diritto a rimborsi o indennizzi di alcun genere;

– morosità nel pagamento della quota annuale, pronunziata dal Consiglio direttivo, trascorsi sessanta giorni dal termine convenuto per il pagamento.

Articolo 7 – Organi sociali

Gli Organi Sociali dell’Associazione sono costituiti da:

a) l’Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Vice Presidente;

e) il Segretario Generale, se nominato;

f) il Tesoriere, se nominato;

g) il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.

Art. 8 L’Assemblea dei soci

L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e che, alla data dell’avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro dei soci.

L’assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro il mese di settembre, nella sede dell’Associazione, o in quella indicata nella convocazione, per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e per l’approvazione del programma di attività per l’anno successivo, proposto dal Consiglio direttivo. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data su richiesta del Consiglio, ovvero quando sia stata fatta domanda scritta al Presidente da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.

La convocazione dell’assemblea è effettuata dal Presidente con avviso esposto nella sede sociale e tramite l’invio agli associati di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nel Libro dei soci, almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, e deve contenere la sede, la data, l’orario e l’ordine del giorno della riunione. L’Assemblea è valida, in prima convocazione, allorché risultino presenti, in proprio o per delega, almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, da tenersi ad almeno sei ore distanza dalla prima, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere un verbale dell’assemblea controfirmandolo in calce insieme al Presidente, al quale spetta, inoltre, la verifica del diritto di intervento di ciascun partecipante. I verbali dell’Assemblea sono riportati in apposito Libro delle adunanze e delle deliberazioni dei soci.

L’assemblea ha il compito di deliberare: a) sul programma generale dell’Associazione, b) sull’elezione del Consiglio direttivo; c) sul bilancio consuntivo; d) sulle modifiche dello Statuto; e) su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno.

L’Assemblea ordinaria e straordinaria delibera, sugli argomenti posti all’ordine del giorno, con la maggioranza assoluta (50%+1) dei votanti.

Ogni socio, ove in possesso di apposita delega, trasmessa anche via telefax o supporto elettronico e pervenuta prima dell’apertura dell’Assemblea, può rappresentare, anche ai fini del voto, al massimo altri tre soci.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, la nomina dei membri del Consiglio direttivo, e la devoluzione del patrimonio ad altro ente non avente scopo di lucro, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 9 Il Consiglio direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è composto da tre a nove membri nominati dall’Assemblea, e per la prima volta dai fondatori, tra coloro che possiedano la qualità di soci ininterrottamente da almeno cinque anni.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento di costui, da un VicePresidente nominati al suo interno.

Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti. Le sedute del Consiglio sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e, in via straordinaria, su richiesta del Presidente o di almeno due componenti. Se nel corso dell’anno sociale dovessero venire a mancare uno o più consiglieri, si procederà alla sostituzione degli stessi con elezione alla prima assemblea utile. Le riunioni del Consiglio direttivo dovranno risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro dei verbali del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’assemblea, ed in particolare ha il compito di: Se nel corso dell’anno sociale dovessero venire a mancare uno o più consiglieri, si procederà alla sostituzione degli stessi con elezione alla prima assemblea utile. Le riunioni del Consiglio direttivo dovranno risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro dei verbali del Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la

seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e

funzioni:

a) provvede alle funzioni di controllo sull’attuazione delle deliberazioni e degli indirizzi programmatici dell’Associazione espressi dall’Assemblea e si adopera per il raggiungimento dei fini dell’Associazione, anche deliberando su questioni di interesse generale non rientranti nella competenza esclusiva dell’Assemblea generale;

b) redige ed eventualmente modifica la bozza del Regolamento, da sottoporre all’Assemblea nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emana qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell’Associazione;

c) nomina e scioglie Commissioni di studio, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici, di cui possono far parte anche non soci, finalizzati all’esame e alla risoluzione di determinati problemi e all’attuazione di compiti specifici;

d) approva eventuali accordi o contratti collettivi stipulati con Enti, Istituzioni, Associazioni od Organizzazioni in genere;

e) prende tutte le deliberazioni occorrenti per l’amministrazione e conduzione dell’Associazione, inclusi l’assunzione ed il licenziamento del personale di qualsiasi categoria l’attribuzione di qualsiasi incarico professionale;

f) espleta ogni altro incarico conferitogli dallo Statuto, dal regolamento interno e dalle deliberazioni assembleari;

g) redige il bilancio di esercizio e presenta all’assemblea lo stesso per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio stesso;

h) presenta all’assemblea, entro il 30 settembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all’esercizio successivo;

i) stabilisce l’importo delle quote associative per le diverse categorie di soci e ne fissa le modalità di pagamento;

l) determina i corrispettivi per le diverse prestazioni specifiche eventualmente offerte dall’Associazione e ne fissa le modalità di pagamento;

m) decide in maniera inappellabile in merito all’accoglimento delle domande di ammissione all’Associazione da parte degli aspiranti.

n) delibera inoltre in merito al recesso dei soci ed alla loro esclusione in caso di: inosservanza allo Statuto, al regolamento ed alle altre norme di comportamento; al mancato pagamento delle quote associative dovute entro il termine stabilito e di ogni altra somma comunque dovuta all’Associazione.

Potrà inoltre procedere alla esclusione del socio che persegua fini differenti e in contrasto con lo scopo previsto dal presente Statuto.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, può inoltre procedere alla nomina del Segretario Generale e del Tesoriere e può attribuire ad altri Consiglieri incarichi specifici. Si precisa che il Tesoriere potrà essere nominato anche fra soggetti estranei all’associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun Consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione.

Esso deve essere riunito ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei Consiglieri.

Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l’elencazione delle materie da trattare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere con maggiore anzianità.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, è prevalente il voto del Presidente dell’Associazione.

I Consiglieri sono tenuti a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all’interno del Consiglio.

Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo cessa dalla carica ed il Presidente rimane in carica temporaneamente per l’ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta ordinaria dell’assemblea entro e non oltre sessanta giorni, al fine della nomina del nuovo Consiglio.

Art. 10 Cariche sociali

Le prestazioni di tutti i Consiglieri eletti sono fornite di norma a titolo gratuito, ma potranno essere rimborsate le spese vive sostenute dai membri del Consiglio nell’espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso.

Potranno inoltre essere deliberati dall’Assemblea dei Soci gettoni di presenza o compensi annuali a favore di tutti o alcuni dei componenti.

Articolo 11 – Il Presidente

Il Presidente dell’Associazione eletto in seno al Consiglio Direttivo rappresenta anche agli effetti di legge l’Associazione stessa, convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni, firma il preventivo ed il rendiconto annuale da presentare ai soci e le eventuali relazioni sulla gestione.

Egli dirige e coordina l’attività dell’Associazione in conformità e in esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo adottando i provvedimenti gestori necessari per il conseguimento dei fini sociali e compiendo tutti gli atti che si rendessero

necessari nell’interesse dell’Associazione e che non siano demandati per Statuto ad altri organi sociali.

In caso di sua assenza, temporaneo impedimento o dimissioni, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo, o, in difetto, dal Consigliere più anziano.

Articolo 12 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto.

Articolo 13 – Il Tesoriere

Al tesoriere, se nominato, compete la gestione della cassa e di eventuali conti correnti e/o libretti bancari e/o postali, con obbligo di rendiconto e provvede ai pagamenti con le modalità operative e nei limiti stabiliti dal presidente con apposita delega scritta.

Il Tesoriere può essere nominato anche fra soggetti esterni all’associazione.

Articolo 14 – Il Segretario Generale

Il Segretario Generale, se nominato, collabora con il Presidente e cura l’esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo; redige i verbali delle adunanze del Consiglio direttivo ed ha la responsabilità di fare osservare la disciplina interna dell’Associazione, anche nei riguardi del personale dipendente.

Articolo 15. Collegio dei Revisori

Qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno, essa potrà nominare un Collegio dei revisori.

Il Collegio sarà costituito da tre membri, eletti anche tra i non soci. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I revisori dovranno: accertare la regolare tenuta della contabilità sociale almeno trimestralmente e redigere una relazione di accompagnamento ai bilanci annuali in merito a tale aspetto.

Essi, potranno accertare la consistenza di cassa e degli eventuali fondi sui conti e libretti bancari o postali e sulla esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale.

Potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Articolo 16 – Entrate e Patrimonio

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali;

b) dalle eventuali elargizioni fatte dai soci e da terzi;

c) dai ricavi derivanti dall’organizzazione di eventi, convegni studi e ricerche;

d) da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi e liberalità dello Stato, dei Ministeri, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

e) da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali e da altre associazioni aventi la stessa finalità;

f) da contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

g) da ogni altra forma di finanziamento in conformità alle vigenti leggi e regolamenti.

h) dai corrispettivi per le diverse prestazioni specifiche offerte dall’Associazione agli associati;

i) da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio della società.

Il Patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell’associazione;

b) dagli avanzi delle gestioni precedenti accantonate quali riserve.

Art. 17 Divieto di distribuzione degli utili

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 18 Bilancio consuntivo

L’esercizio sociale dell’Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno, ad eccezione del primo, in cui decorre dalla data della costituzione al trentuno dicembre dello stesso anno. Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il progetto di bilancio consuntivo, suddiviso in stato patrimoniale e rendiconto della gestione, dal quale devono risultare con chiarezza, verità e correttezza le entrate, suddivise per voci analitiche. Il bilancio deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro il trenta settembre dell’esercizio successivo a quello di riferimento, con possibilità di proroga di quest’ultimo termine ove comprovate ragioni lo richiedano. Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Articolo 19 – Norme disciplinari

E’ passibile di sanzione disciplinare il Socio che si sia reso responsabile direttamente o per tramite terzi di inosservanza dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione o di comportamento non conforme alla dignità ed ai doveri di Socio.

Le sanzioni disciplinari sono:

1) il richiamo scritto;2) la sospensione temporanea;3) la radiazione.

Sulle sanzioni disciplinari delibera il Consiglio Direttivo con le modalità di cui al successivo

Articolo 20 – Procedimento disciplinare

Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza una previa e specifica contestazione scritta degli addebiti, da parte del Presidente o del Consiglio Direttivo che procedono di propria iniziativa o su proposta di qualunque socio.

L’atto con il quale si comunicano gli addebiti deve contenere l’invito all’incolpato a far pervenire al Consiglio Direttivo entro quindici giorni sue deduzioni scritte o la richiesta di essere ascoltato di persona. Ogni decisione in merito del Consiglio direttivo deve essere

comunicata per iscritto all’incolpato e al socio che avesse eventualmente proposto azione disciplinare.

Articolo 21 – Clausola compromissoria

Salvi i casi di competenza inderogabili dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, tutte le eventuali controversie sociali tra i soci, e tra questi e l’Associazione o suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di un collegio di tre arbitri, amichevoli compositori, da nominarsi dal

Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Milano. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura entro sessanta giorni dalla costituzione del collegio. Il loro lodo sarà inappellabile.

Articolo 22 – Scioglimento

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, l’Associazione si scioglie per valida deliberazione dell’Assemblea Straordinaria, con il voto previsto per tale adunanza.

L’assemblea straordinaria designerà entro un mese, e con le maggioranze richieste dalla legge, uno o più liquidatori incaricati dello scioglimento.

In caso di scioglimento, tutte le attività sociali che eventualmente rimanessero dopo l’estinzione dei debiti e il recupero delle quote da parte dei soci dovranno essere versate ad altra Associazione avente finalità analoghe all’Associazione ovvero devolute ad Associazioni o enti aventi finalità di utilità generale.

Articolo 23 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto valgono le norme di legge e le norme contenute nel Regolamento.